USR TOSCANA

PERSONALE SCOLASTICO

Il personale in servizio nelle scuole statali è composto da dipendenti pubblici e suddiviso in dirigenti, personale docente ed educativo, personale (ATA) amministrativo, tecnico ed ausiliario, che seguono le norme del Testo Unico del Pubblico Impiego


DIRIGENTI SCOLASTICI

Fino al 1998 la figura del capo d'istituto era suddivisa nei ruoli di preside, preposto a dirigere scuole secondarie di primo o secondo grado e di direttore didattico, posto al vertice delle scuole primarie. A seguito della legge sull'autonomia scolastica (L 59/97 art.21, DPR 275/99), e dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (Dlgs 59/98), le due figure si sono accorpate in quella unica di dirigente scolastico.

Solo le istituzioni scolastiche con un numero di studenti superiore a 600 (ridotto a 400 per le scuole site in comunità montane o piccole isole) possono vedersi assegnare vertici titolari: gli istituti sottodimensionati verranno assegnati a dirigenti e direttori reggenti, già titolari in un'altra istituzione

Il Dirigente Scolastico assume il ruolo e i compiti che la legge assegna al datore del lavoro, in materia di sicurezza. Tuttavia non può intervenire direttamente, con interventi strutturali, sugli edifici, in quanto questi rimangono di competenza degli Enti Locali. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto nel C.d.I. (Consiglio d'Istituto) ed è il Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

I dirigenti scolastici attualmente sono reclutati dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite concorso pubblico svolto a livello regionale. Requisiti per l'accesso sono il possesso di Laurea magistrale e l'effettivo servizio in ruolo per almeno 5 anni nella funzione docente. In base al DL 104/2013 i dirigenti scolastici saranno reclutati mediante corso-concorso presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Il dirigente scolastico, inquadrato nella dirigenza dello stato (Area V della Dirigenza), è "responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è il titolare delle relazioni sindacali" (decreto legislativo n. 165/01, art.25).

Il dirigente scolastico controlla le risorse finanziarie concesse dallo Stato alla scuola a lui affidata, e deve fare periodicamente resoconto del bilancio al Consiglio d'Istituto. È sua la firma sotto ogni circolare o documento emesso dalla scuola, e di conseguenza è anche sua la responsabilità su ciò che i documenti dicono.

Ai Dirigenti scolastici spetta lo svolgimento di numerosi e peculiari incarichi aggiuntivi tra i quali la presidenza delle commissioni giudicatrici degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, la presidenza di commissioni di concorso a cattedre, la reggenza di ulteriori istituti scolastici, la direzione delle attività connesse all'educazione degli adulti e alla terza area degli istituti professionali, la direzione di corsi di formazione per il personale.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Reclutamento docenti 2015/16

TFA (Tirocinio Formativo Attivo)

PAS (Percorsi Abilitanti Speciali)

L'accesso all’insegnamento (legge 3 maggio 1999, n. 124) avviene per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per il 50% dei posti, annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie concorsuali che sono state divenute permanenti.

Titoli di accesso alle classi di concorso.

I titoli di studio richiesti sono:
  • diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell’infanzia;
  • diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente di scuola primaria;
  • laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Inoltre, occorre aver frequentato, previa selezione a concorso pubblico, un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) comprendente un percorso di tirocinio diretto (negli istituti scolastici) e indiretto (presso le università) di 475 ore sotto la guida di diversi tutor (DM 10 settembre 2010, n. 249, emanato ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Nel 2013 sono stati anche attivati i cosiddetti PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il percorso di formazione necessario per insegnare generalmente riassunto:
  • nelle scuole dell’infanzia e primarie: laurea magistrale in scienze della formazione primaria (quinquennale, con tirocini a partire dal secondo anno di corso, a numero programmato con prova di accesso. Consente di conseguire l’abilitazione per la scuola primaria e dell’infanzia);
  • nelle scuole secondarie di I grado: laurea triennale + specialistica/magistrale (generalmente biennale, a numero chiuso) + 1 anno di TFA (a numero aperto),
  • nelle secondarie di II grado: laurea triennale, + specialistica/magistrale (generalmente biennale, a numero aperto) + 1 anno di TFA (a numero chiuso con prova di ingresso sia scritta che orale).


Il personale educativo opera nei convitti e collabora con il personale docente per favorire la formazione e la crescita degli alunni. Le sue funzioni fondamentali sono:
  • educativa, che si sviluppa in differenti situazioni (tempo libero, tempo studio, refezione) per favorire la consapevolezza di sé, la socializzazione, il rispetto reciproco, attraverso varie iniziative, ludiche, ricreative, culturali (cineforum, laboratori, dibattiti, attività teatrali, attività sportive);
  • didattica, con interventi di consulenza, sostegno, metodologia di studio, nell'ambito di un rapporto di interazione con il corpo docente. L'educatore, a seconda delle esigenze, svolge attività di sostegno individuale o di gruppo, avvalendosi del proprio bagaglio culturale e delle proprie competenze.

I requisiti per l'accesso ai posti di personale educativo (DM n. 353/2014) sono:
  • laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2),
  • laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale, laurea in scienze dell'educazione (L-19), laurea in scienze pedagogiche,
  • titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, commi 1 e 3), purché il titolo di studio corrisponda a "Maturità magistrale".

Insegnare all'estero, le modalità per accedere all'insegnamento all'estero.

Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali è inquadrato nell’area pubblica della scuola.
Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO - A.T.A.
La disciplina generale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è contenuta nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"). L'inquadramento e le mansioni, sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola.

La figura professionale è così definita dal CCNL Scuola 1998-2001:
« Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente »

I compiti del personale ATA sono i seguenti:
  • attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
  •  incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.

Rappresentanti del personale ATA formano, insieme al dirigente scolastico, ai rappresentanti degli insegnanti, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (questi ultimi solo per le scuole secondarie di secondo grado), il Consiglio d'Istituto.

I profili di area sono:
Area A - collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi alle attività didattiche, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza e assistenza durante il pasto, di custodia e di sorveglianza generica sui locali della scuola e di collaborazione con i docenti.

Area B - Assistente amministrativo può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia e alla registrazione del materiale. Ha competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo.
Assistente tecnico dà supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Garantisce l'efficienza e la funzionalità dei laboratori.

Area C - Coordinatore amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta nell'esecuzione degli atti di ordine amministrativo contabile di ragioneria e di economato. Coordina gli addetti dell'area B e può sostituire il DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi).
Coordinatore tecnico svolge servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata, si occupa della conduzione tecnica dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione e coordina più addetti dell'area B.

Area D -Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il personale ATA.
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